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ID 236264

a cura di: AteneoWeb Cloud 3

Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione Cloud

Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione Cloud

L'applicazione Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, consente di gestire (compilare, modificare, archiviare e stampare), in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC a gennaio 2025:



  • la scheda di...
“VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida)
  • il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida)

  • il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida)

  • il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida)

  • il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida)

  • il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida) - il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).


  • CLICCA QUI per vedere una DEMO dell'applicazione.

    ID 247048

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3

    EQUO COMPENSO COMMERCIALISTI (L. 49/2023 – DM 140/2012): versione cloud

    EQUO COMPENSO COMMERCIALISTI (L. 49/2023 – DM 140/2012): versione cloud

    La legge 49/2023 ha introdotto la disciplina del c.d. “equo compenso” per i professionisti che prestano il loro servizio nei confronti di determinate categorie di soggetti.
    In particolare, l’articolo 1 della L. 49/2023, dispone che per i professionisti iscritti...

    agli ordini e collegi, costituisca equo un compenso il compenso conforme ai compensi previsti dai decreti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
    Per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, occorre quindi fare riferimento al DM 140/2012, artt. da 15 a 29 e alla Tabella C.

    ID 235577

    DOC

    ID 233458

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

    Istanza per la chiusura della procedura per ripartizione finale dell'attivo

    Modello di istanza per la chiusura della procedura per ripartizione finale dell'attivo.
    l’applicazione del regime forfettario a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 65.000 euro con aliquote fisse diverse a seconda dell'ammontare dei ricavi.
    In particolare:



    • 5% per le start up

    • 15% per tutti gli atri soggetti


    E’ disponibile anche la versione Excel del prodotto.

    DOC

    ID 246051

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

    Verbale di assemblea dei soci di S.r.l. per deliberare la revoca dell’amministratore unico

    Il Codice civile all’art. 2483 prevede che:
    - la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
    - Gli amministratori non possono essere nominati...

    per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
    - Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
    - Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.


    Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

    DOC

    ID 233476

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

    Comunicazione cessazione utenze

    L'art. 72 della Legge Fallimentare che disciplina i rapporti pendenti prevede che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni...
    della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
    Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
    La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis.
    In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
    L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
    Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
    In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
    Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.

    L'art. 74 invece disciplina invece i contratti ad esecuzione continuata o periodica e prevede che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati

    DOC

    ID 247053

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