Gli impianti e le strutture rientranti nella stazione di rifornimento hanno natura immobiliare. La loro compravendita sconta l’imposizione prevista per i fabbricati.
Gli impianti di distribuzione di carburante che, pur essendo rimovibili, sono strutturalmente e funzionalmente connessi con la struttura produttiva al cui servizio sono posti, devono essere qualificati come beni immobili, con conseguente applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 9% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria.
Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 29332 del 5 novembre 2025 in relazione ad una cessione di azienda avente ad oggetto l’attività di distribuzione di carburante per autoveicoli.
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