Martedì 30 giugno 2020

Proroga dei versamenti al 20 luglio

a cura di: Meli e Associati
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Proroga dei versamenti al 20 luglio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 il D.P.C.M. datato 27 giugno 2020, con il quale viene disposto il differimento al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte e dei contributi che derivano dal modello Redditi 2020.

Il differimento è legato agli ISA, e di conseguenza non riguarda la generalità dei contribuenti. Quindi i soggetti non titolari di partita IVA, che non siano "collegati" ad un qualche soggetto che può godere della proroga, non potranno avvalersi di questi 20 giorni aggiuntivi.

Rientrano nella proroga anche:

  • i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi), ovvero i pochi ancora che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • i contribuenti in regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il calendario risulta pertanto il seguente:

  • prima scadenza 30 giugno (o 30 luglio con lo 0,4% in più) per i soggetti che non rientrano nelle caratteristiche sovra esposte ai fini del differimento, ovvero i "privati", che non siano soci o coadiuvanti di imprese rientranti nella proroga;
  • prima scadenza 20 luglio (o 20 agosto con lo 0,4% in più) per i soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA (che siano da applicarsi o meno, in presenza di cause di esclusione o inapplicabilità).
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    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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