L’irrefrenabile desiderio di consultare l’Agenzia anche su questioni pacifiche ha prodotto una sorprendente risposta:
"RIACQUISTARE L'USUFRUTTO NON BASTA AD EVITARE LA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA".
E’ noto: chi acquista la prima casa, non solo in proprietà, ma anche in usufrutto, abitazione, nuda proprietà, e poi la rivende entro i cinque anni, deve comprarne un’altra entro un anno e andarci a vivere, se no decade dalle agevolazioni e paga una sanzione del 30% (art. 1, nota II bis, c. 4, Tar. A, DPR 26 aprile 1986 n.131 – TUR).
Ebbene, il riacquisito, secondo questa originale interpretazione dell’Agenzia, deve riguardare esclusivamente la piena proprietà.
Lo desume da una bizantina lettura delle due norme di legge: una (nota II bis c. 1) riferisce l’agevolazione ad atti “traslativi o costitutivi” di proprietà o altri diritti reali, l’altra (nota II bis c.4) correla la mancata decadenza all’“acquisto di altro immobile da adibire a residenza principale”. Richiama anche decisioni della Corte costituzionale e della Cassazione, che a suo dire, avallerebbero questa interpretazione.
Quindi: chi acquista l’usufrutto potrebbe godere delle agevolazioni, ma poi se lo cede nei cinque anni e riacquista la casa sempre in usufrutto e proprio in forza di quel diritto ci va a vivere, gode di nuovo delle agevolazioni (questo, bontà sua, l’agenzia non può che confermarlo), ma decadrebbe da quelle richieste precedentemente.
La risposta, che non riveste forma di circolare o risoluzione, vincola, “con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”, solo l’amministrazione, non il contribuente istante, che "resta libero di disattenderlo" (Corte cost. Sent n. 191/2007). Facoltà che spetta, a maggior ragione, a tutti gli altri contribuenti...
Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista.
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...
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Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
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