Giovedì 5 novembre 2020

Dpcm del 3 novembre 2020: per il contrasto del Covid-19 Italia divisa in tre fasce

a cura di: Meli e Associati
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Dpcm del 3 novembre 2020: per il contrasto del Covid-19 Italia divisa in tre fasce

Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre 2020, prevede MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano ('zona gialla', nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona arancione") o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona rossa").

Le regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste nelle zone arancioni e rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico.

Attualmente le tre fasce sono così individuate:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

  • Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Chiusura di musei e mostre.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Area arancione: Puglia, Sicilia.

  • Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
  • Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Chiusura di musei e mostre.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.
  • Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

  • È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.
  • Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

DPCM 3 novembre 2020 (doc)
Allegati al Dpcm 3 novembre 2020 (.pdf)

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
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    Software in MS Excel per determinare la convenienza ad effettuare la rivalutazione dei terreni. La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001. Per l’anno 2026 viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2026.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2026

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    Software in MS Excel per determinare la convenienza ad effettuare la rivalutazione delle partecipazioni. La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001. Per l’anno 2026 la norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2026.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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