Risoluzione Agenzia Entrate n. 8/E del 31.01.2025

RISOLUZIONE N. 8/E










Roma, 31 gennaio 2025

OGGETTO: Codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti
d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto
dell’erogazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e
straordinario effettuato nei giorni festivi - Ridenominazione del codice
tributo “1702”

L’articolo 1, commi da 395 a 398, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconosce ai

lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della

legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli

stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e alle

condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e

alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,

effettuate nei giorni festivi.

Il comma 398 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che

il sostituto d’imposta compensa, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, il credito maturato per effetto dell’erogazione del predetto trattamento

integrativo speciale.

Tanto premesso, per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione

il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente

tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il

seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già

ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per

l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e

straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture

turistico-alberghiere”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata

risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.


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