RISOLUZIONE N. 21/E
Roma, 28 marzo 2025
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), della
tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e
sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso
dall’Agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 13 febbraio 2025, emanato ai sensi della lettera h-ter dell’articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha previsto l’estensione
delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del medesimo decreto
legislativo, alla tassa automobilistica erariale, di cui al Testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all’articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953.
Il comma 2 del citato articolo 1 ha previsto, altresì, che i termini e le
modalità operative per l’attuazione della richiamata disposizione sono definiti con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo
2025 sono state estese le modalità di versamento mediante modello F24 alle
somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale, a seguito dell’atto di
accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di
versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
somme dovute a seguito delle attività di accertamento della tassa automobilistica
erariale, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “A503” denominato “Tassa automobilistica erariale - Atto di
accertamento”;
• “A504” denominato “Tassa automobilistica erariale - Sanzione - Atto di
accertamento”;
• “A505” denominato “Tassa automobilistica erariale - Interessi - Atto di
accertamento”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo
sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
• nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i
dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
• nel campo “tipo”, la lettera “F”;
• nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
• nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente
risoluzione;
• nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno cui
si riferisce il versamento;
• nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate
negli atti emessi dall’Ufficio.
***
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si
utilizza il vigente codice tributo “A100 - spese di notifica per atti impositivi”.
I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle
entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento e con i
codici indicati negli atti stessi.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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