RISOLUZIONE N. 19/E
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Roma, 10 marzo 2025
OGGETTO: Rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione
dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a
favore delle ONLUS, OdV e APS
Con riferimento all’applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV)
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle
associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di
prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che possiedono gli immobili
oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie, sentita
l’Avvocatura generale dello Stato, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Ai sensi del comma 10-bis del citato articolo 119, le ONLUS, le OdV o le APS
che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del
consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica
e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e
D/4, posseduti «a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso
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gratuito» in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della
disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119), determinano il
limite di spesa ammesso alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio
(c.d. Superbonus) moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità
immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli
interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa
immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio
del Mercato Immobiliare (OMI).
Come noto, tale norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che
tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari-
assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in
considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività
(Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi
Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la
disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Tali soggetti, pertanto - ai fini della fruizione del Superbonus - risulterebbero
penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero
delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi
complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare (cfr.
circolare 23 giugno 2022, n. 23/E).
Chiarimenti in ordine all’applicazione del citato comma 10-bis sono stati
forniti, tra l’altro, con la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E e con la circolare 13 giugno
2023, n. 13/E, alle quali si rinvia per un compiuto approfondimento dei requisiti
previsti per fruire della agevolazione.
In particolare, con la citata circolare n. 3/E del 2023 è stato precisato che, ai
fini della verifica del rispetto della condizione relativa al possesso dell’immobile,
l’elencazione dei titoli rilevanti contenuta nella disposizione normativa (proprietà,
nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) deve considerarsi tassativa.
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Con specifico riferimento all’ipotesi di possesso dell’immobile in virtù di
diritto di superficie, si osserva che, sulla base dell’articolo 952 del codice civile, «Il
proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una
costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la
proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».
In altri termini, il diritto di superficie può concretizzarsi nel diritto di costruire
e mantenere la proprietà di una costruzione sul suolo altrui, oppure nel diritto di
proprietà su una costruzione già esistente.
Il codice civile, dunque, qualifica il proprietario superficiario come titolare di
un vero e proprio diritto di proprietà (limitato al solo edificio e non esteso al terreno
su cui lo stesso sorge), che gli consente di «godere e disporre delle cose in modo pieno
ed esclusivo», così come stabilito dall’articolo 832 del medesimo codice civile.
Anche la giurisprudenza di legittimità depone in tale direzione laddove viene
chiarito che «la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria sta in ciò, che essa
identifica, come oggetto di un diritto reale su immobile altrui, una porzione fisica
separata dell’oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo
normalmente si estende verso l’alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una
adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un
diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei
confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto; nei confronti dei
terzi, ai quali quest’ultimo sia opponibile in virtù anche delle norme in tema di
trascrizione degli atti che costituiscono o modificano diritti reali immobiliari, il
titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo
appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di
tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Quest’ultimo bene può allora
definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli» (cfr. Cass. 26
luglio 2023, n. 22534).
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Alla luce di quanto precede, la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa
nell’ambito di applicazione della disposizione del citato comma 10-bis dell’articolo
119 del decreto Rilancio.
Più precisamente, tenuto conto dello specifico contesto dell’agevolazione in
esame e delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione
delle agevolazioni de qua, si deve ritenere che una ONLUS, una OdV o una APS che
sostiene spese ammesse al Superbonus per interventi su un immobile di categoria
catastale B/1, B/2 e D/4 possa applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal
citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio anche in relazione agli
immobili per i quali vanti un diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli
ulteriori requisiti previsti dalla norma.
Tale conclusione non fa comunque venir meno il carattere tassativo dei titoli
in forza del quale l’immobile deve essere posseduto dal contribuente, in quanto la
proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito oggettivo di applicazione
della disposizione quale “tipo” di proprietà.
Risulta, di conseguenza, superata la risposta ad interpello n. 2 pubblicata l’8
gennaio 2024 nella parte in cui si afferma l’esclusione dall’ambito di applicazione del
citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio delle ONLUS, OdV e APS
che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di
superficie.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(Firmato digitalmente)
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