RISOLUZIONE N. 18/E
Roma, 7 marzo 2025
OGGETTO: Modello F24 - soppressione del codice identificativo “10”
denominato “cessionario/fornitore”
Con risoluzione n. 58/E del 11 ottobre 2022 sono state impartite istruzioni
per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi
della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in
fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per
lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34.
In particolare, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore,
tutore o curatore fallimentare” doveva essere indicato il codice fiscale del primo
cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice
“10” (denominato “cessionario/fornitore”) da riportare nel campo “codice
identificativo”.
In proposito, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle
entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e
b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni
precedenti.”.
Tanto premesso con la presente risoluzione si procede alla soppressione del
codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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