Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 07.03.2025

RISOLUZIONE N. 17/E










Roma, 7 marzo 2025



OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei
crediti d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 34 a 40, della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 29 e all’articolo 7, commi da 21 a
31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 - Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129

prevede che “la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può, con apposita legge

e nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere

incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da

utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241.”.

L’articolo 2, commi da 34 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.

29 e l’articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

riconoscono dei contributi, nella forma di crediti d’imposta, alle condizioni ivi

indicate.

Le citate disposizioni demandano la disciplina delle modalità di fruizione

dei crediti d’imposta a una convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Con la convenzione del 4 novembre 2024 stipulata tra l’Agenzia delle

Entrate e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prevista dalle sopra citate



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione



disposizioni, sono state disciplinate le modalità operative per la fruizione in

compensazione delle sopra descritte agevolazioni.

La predetta convenzione prevede che la Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei dati dei

contribuenti e dei crediti d’imposta spettanti, nonché le eventuali variazioni.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione

fruibile in compensazione, comunicato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per gli atti di concessione dei contributi adottati a decorrere

dall’anno 2025, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei

beneficiari delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti

codici tributo:

“7073” denominato “Regione FVG - credito d’imposta per il

miglioramento della competitività delle imprese - articolo 2, commi da

34 a 40, LR 28 dicembre 2018, n. 29 - anno di concessione del contributo

dal 2025”;

“7074” denominato “Regione FVG - credito d’imposta per le erogazioni

liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività

culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale - articolo 7,

commi da 21 a 31, LR 6 agosto 2019, n. 13 - anno di concessione del

contributo dal 2025”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici

tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme

indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il



contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito, nella colonna

importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del

credito d’imposta, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati

dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei

beneficiari trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e che

l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda

l’importo indicato in tale elenco tenendo conto anche delle eventuali variazioni

trasmesse dalla stessa Regione, pena lo scarto del modello F24.

Per i contributi concessi fino al 31 dicembre 2024 sono utilizzati i codici

tributo “6910” e “6911”, istituiti con la risoluzione 28 novembre 2019, n. 97/E, cui

si rimanda.


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