RISOLUZIONE N. 16/E
Roma, 4 marzo 2025
OGGETTO: Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti
agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali
L’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce
un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai
sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali.
In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito
d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli
interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi
finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 luglio 2024
stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta in argomento.
In particolare, il citato provvedimento dispone che “Il soggetto finanziatore
recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese
strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante
l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di
ogni singola rata”.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può
recuperare le relative somme mediante la cessione del relativo credito ad altre
banche, senza facoltà di successiva cessione.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
Tanto premesso, per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali
cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite
modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
• “7075” - denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI - credito
d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata
di finanziamento agevolato - articolo 1, commi da 436 a 438, della legge
30 dicembre 2023, n. 213”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice
tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è
valorizzato con l’anno cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento,
espresso nella forma “AAAA”.
Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai
finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati, anche parzialmente,
oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizza lo stesso codice tributo,
indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del
modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato
emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di
estinzione anticipata del finanziamento agevolato, nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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