RISOLUZIONE N. 13
Divisione Contribuenti
____________________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Roma, 19/02/2025
OGGETTO: Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo
assuntore– Trattamento ai fini dell'imposta di registro
Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ordine istante, di seguito anche solo ''Ordine'' o ''Istante'', ha chiesto di chiarire la
tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato
fallimentare con intervento del terzo assuntore, disciplinato dall'articolo 124 del Regio Decreto
16 marzo 1942, n. 267, ratione temporis, alla luce del consolidato orientamento
giurisprudenziale formatosi nell'ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute
nella circolare 21 giugno 2012, n. 27/E.
In via preliminare, l'Ordine fa presente che quanto di seguito rappresentato è
estensibile anche al concordato nella liquidazione giudiziale prevista dal decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa), agli artt. 240-253, avendone mantenuto
inalterati i tratti essenziali dell'istituto de quo.
Pagina 2 di 9
Ciò premesso, l'Istante ricorda che il concordato fallimentare «rappresenta una
particolare modalità di chiusura del fallimento a mezzo della quale l'imprenditore fallito
definisce i rapporti pregressi con il pagamento, anche parziale, dei creditori e ottiene la
liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare» e che «la proposta di concordato può
essere presentata sia dal fallito (a determinate condizioni), da parte di uno o più creditori o da
un terzo, e deve essere approvata dai creditori e poi omologata dal Tribunale».
A tale riguardo, l'Ordine precisa che la fattispecie oggetto di quesito concerne i
decreti di omologa del concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore, procedura
nella quale «quest'ultimo si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata,
in base allo schema civilistico dell'accollo (art. 1273 c.c.), dietro la cessione delle attività
fallimentari».
In tale procedura, «il terzo assuntore diventa proprietario di tutte le attività e si
accolla le passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione,
contestualmente all'omologa stessa e gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato
sono atti meramente esecutivi».
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, rileva la circostanza che il decreto di
omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore esplica effetti traslativi,
dato che, con il provvedimento di omologa, il terzo assuntore acquisisce - immediatamente e
direttamente - i beni fallimentari.
Conseguentemente, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento
del terzo assuntore è assoggettato ad imposta proporzionale di registro, poiché sussumibile nella
categoria degli atti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità
da diporto, ovvero su altri beni e diritti, di cui alla lett. a) dell'articolo 8 della Tariffa, parte
prima, allegata al TUR.
Pagina 3 di 9
L'Istante fa presente che ''Sull'imposizione in misura proporzionale della fattispecie
in esame, giurisprudenza e prassi erariale convergono. Non c'è convergenza, invece, per quanto
riguarda l'assoggettamento ad imposta di registro del correlato accollo delle passività
fallimentari da parte del terzo assuntore».
L'Istante richiama la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, nella parte in cui indica
che: «Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile, si ritiene che l'accollo delle
obbligazioni scaturenti dal concordato da parte del terzo assuntore costituisca una disposizione
intrinsecamente connessa a quella relativa al trasferimento dell'attivo fallimentare, essendo
entrambe finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria ed inscindibile (...). La
connessione oggettiva tra l'accollo delle obbligazioni concordatarie e il trasferimento dell'attivo
fallimentare risulta tale da non consentire di ritenere ciascuna di esse espressione di
un'autonoma capacità contributiva. Ne consegue che, ad avviso della scrivente, si rende
applicabile la disposizione recata all'articolo 21, secondo comma, del TUR, relativo agli atti
contenenti più disposizioni che derivano necessariamente le une delle altre. In ossequio a tale
disposizione normativa, l'imposta di registro si applica come se l'atto contenesse la sola
disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, da determinare avendo riguardo sia
all'aliquota che alla base imponibile».
A tal proposito, l'Ordine fa presente che «la Suprema Corte di Cassazione,
sovvertendo tale interpretazione, esclude che l'accollo dei debiti nel concordato fallimentare,
con intervento del terzo assuntore, possa essere assoggettato a tassazione ai fini del registro.
Detto accollo, infatti, costituisce per l'assuntore un obbligo previsto normativamente, non
derivando dalla volontà delle parti bensì rappresentando un effetto ''legale naturale e
imprescindibile'' del concordato fallimentare. Sicché, l'accollo dell'assuntore, avendo una stretta
correlazione (o, meglio, ''una dipendenza necessaria'' con il trasferimento dell'attivo) non può
Pagina 4 di 9
essere considerato un atto negoziale autonomo, a sé stante e, dunque, assoggettabile a
imposizione ai fini del registro».
L'Ordine evidenzia che, secondo i giudici della Corte, il concordato fallimentare con
intervento del terzo assuntore rappresenterebbe una fattispecie complessa, inscindibile e unitaria,
con conseguente applicabilità dell'articolo 21, comma 3, del TUR, che esclude l'assoggettamento
ad imposta di registro degli ''accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre
disposizioni'''.
L'Istante, «[a] conferma di tale orientamento ermeneutico ormai consolidato (Ord.
Cass. Civ. n. 29842/2023, 29849/2023, 29904/2023, 29951/2023, 29955/2023 e 31590/2023)»,
richiama i principi di diritto contenuti nell' ordinanza n. 31530 del 13 novembre 2023 della Corte
di Cassazione, nella quale viene statuito che:
«a) al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo
assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte
prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, con l'applicazione, così, dell'imposta di registro in
misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale
assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del
concordato con terzo assuntore e come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione, ex
art. 21, comma 3, d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131;
b) in applicazione del cit. art. 21, 3° comma, l'accollo delle passività di cui al
decreto di omologa del concordato, onde evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale,
non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione graverà solo sugli
assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, che rappresenta la base
imponibile;
Pagina 5 di 9
c) l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai
fini della liquidazione dell'imposta di registro, risultando quest'ultima derivante esclusivamente
dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione».
Stante la chiarezza delle statuizioni - ormai costanti e consolidate - della Corte di
Cassazione, l'Istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di registro sui
suddetti decreti di omologa, con particolare riferimento alla determinazione della base
imponibile, stante la menzionata difformità di orientamento tra prassi dell'Amministrazione
finanziaria e giurisprudenza di legittimità.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'Ordine ritiene che «il corretto trattamento, ai fini dell'imposta di registro di cui al
D.P.R. n. 131/1986, del decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di un
terzo assuntore sia quello di cui all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.
131 del 1986, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei
beni e dei diritti fallimentari trasferiti, con contestuale esclusione dal computo dell'imposta
dell'assunzione delle passività, in quanto effetto legale naturale del decreto di omologa del
concordato con terzo assuntore e, come tale, non autonomamente assoggettabile a tassazione, ex
art. 21, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 131».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La problematica interpretativa riguarda la determinazione della base imponibile
dell'imposta proporzionale di registro alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di
omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dagli articoli da 124 a 140
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [cd. legge fallimentare (LF)].
Pagina 6 di 9
Tale procedura si caratterizza per la duplice circostanza che l'assuntore, da un lato, si
obbliga con i propri mezzi a soddisfare i creditori concorsuali nella misura concordata, in base
allo schema civilistico dell'accollo, e dall'altro lato, acquisisce, di regola, per effetto della
sentenza di omologa le attività fallimentari.
In particolare, nel concordato fallimentare con terzo assuntore è possibile
distinguere due effetti:
- uno obbligatorio, che si realizza con l'assunzione degli obblighi derivanti dal
concordato da parte del terzo e si sostanzia in una sorta di accollo dei debiti dell'imprenditore
fallito da parte dell'assuntore;
- uno traslativo, ossia il trasferimento all'assuntore del patrimonio fallimentare.
Come è noto, a tale riguardo, la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 (punto 1.2),
proprio in considerazione di tale schema negoziale, in cui l'accollo delle obbligazioni costituisce
una disposizione intrinsecamente connessa a quella relativa al trasferimento dell'attivo
fallimentare, essendo entrambe finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria e
inscindibile, ha stabilito che l'imposta proporzionale di registro va applicata, in base a quanto
previsto dall'articolo 21, comma 2, del TUR, alla disposizione dell'atto che dà luogo alla
imposizione più onerosa, risultante dal confronto tra «l'imposizione gravante sulla parte del
decreto relativo all'accollo dei debiti scaturenti dal concordato, soggetti all'imposta nella
misura del 3 per cento ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e
l'imposizione gravante sui beni dell'attivo fallimentare trasferiti per effetto del concordato».
Le motivazioni a sostegno dell'applicabilità del comma 2 dell'articolo 21 del TUR
risiedono, in buona sostanza, nel fatto che, nel concordato fallimentare con l'intervento di un
assuntore, l'accollo dei debiti del concordato e la cessione dei crediti sono due disposizioni
distinte, legate da un vincolo di derivazione necessaria, che, però, non riduce l'atto di accollo a
Pagina 7 di 9
mero accordo di pagamento dei beni del concordato. Nel caso di specie, infatti, l'accollo
mantiene, comunque, la propria autonomia rispetto al patto di concordato.
Sul punto, le indicazioni rese dalla Scrivente con la citata circolare n. 27/E del 2012,
non hanno trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, secondo un
orientamento ormai univoco, è giunta a conclusioni differenti.
Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che «al decreto di omologa del
concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione
correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al cit. d.P.R. n. 131 del 1986, con
commisurazione dell'imposta di registro in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti
fallimentari trasferiti, tenuto conto che l'aliquota applicabile dipende dalle voci dell'attivo
trasferito (cessioni di crediti, cessione di beni, trasferimento dell'attivo) - mentre il contestuale
accollo dei debiti - collegato a detta cessione dei beni fallimentari - è escluso dalla tassazione ex
art. 21 comma 3, cit. e dalla base imponibile» (Cass. 13 novembre 2023, n. 31530; cfr. anche
Cass. 5 giugno 2024, n. 15727, Cass. 30 novembre 2023, n. 33442, Cass. 14 novembre 2023, n.
31590, Cass. 27 ottobre 2023 n. 29842, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29649, Cass. 6 maggio 2021,
n. 11925).
La tesi della Corte muove dalla considerazione che gli effetti del concordato con
assuntore derivano direttamente dalla legge, tale per cui non può essere paragonato ad un
accordo negoziale siglato tra le parti.
In particolare, la Corte ha osservato che nel concordato fallimentare, gli obblighi di
pagamento del terzo assuntore, «non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti
(d.p.r. n. 131 del 1986, art. 43, c. 2) in quanto l'assunzione di detti debiti costituisce effetto
legale naturale ed imprescindibile, del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura
fallimentare (mezzo che, come tale, rimane sottoposto al controllo degli organi fallimentari) e,
tenuto conto che nella fattispecie in esame non siamo in presenza di un mero contratto con
Pagina 8 di 9
correlativi corrispettivi, per il quale vigono le diverse regole di cui alla citata disposizione. (...).
In altri termini, analizzando la disciplina fallimentare, si osserva come l'assunzione delle
passività rappresenti un effetto fisiologico del concordato con terzo assuntore, in quanto
disposta direttamente dalla legge e correlata anche all'interesse del terzo assuntore che,
animato da intenti legittimamente speculativi, mira a conseguire, dal ricavato della vendita dei
beni e dall'esperimento delle azioni, un quid, economicamente apprezzabile, rispetto ai debiti
che si è accollato» (Cass. 13 novembre 2023, n. 31530).
Pertanto, secondo la Cassazione, alla fattispecie in esame deve trovare applicazione
la disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, del T.U.R., ai sensi del quale «non sono soggetti
ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati ad altre disposizioni (...)» e l'imposta di
registro in misura proporzionale deve dunque essere applicata su una base imponibile
corrispondente al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti.
Alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, che viene recepito in questa
sede, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata
circolare n. 27/E del 2012.
In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento
del terzo assuntore disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere
ricondotto all'ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l'imposta
proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di
trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per
ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa.
Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento
dell'imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato
dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale
istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ''concordato fallimentare''.
Pagina 9 di 9
Gli Uffici sono invitati a riesaminare, con le modalità di rito, i procedimenti pendenti
interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che
precedono, tenendo conto - in caso di procedimento giurisdizionale - dello stato e del grado di
giudizio, avendo anche riguardo ad altre questioni eventualmente sostenibili.
Qualora venga chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere,
occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice
elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia
del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite
con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli
Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE AD
INTERIM
(firmato digitalmente)
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi