RISOLUZIONE N. 11
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Roma, 7 febbraio 2025
OGGETTO: Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un
veicolo usato – Articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per il trasporto del figlio
disabile a carico e che, in tale occasione, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui
''valore'', evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell'auto», è stato utilizzato a scomputo
dell'importo dovuto per l'acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con bonifico bancario.
Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett.
c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettante per le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di
locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ''valore'' del
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veicolo «concesso in ''permuta'' al concessionario in occasione dell'acquisto», scomputato dal
prezzo di acquisto della nuova autovettura.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene di poter beneficiare della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett.
c), del TUIR anche con riferimento al ''valore'' del veicolo usato venduto al concessionario in
occasione del nuovo acquisto «riportato nel contratto di ordine dell'auto dove è scritto l'importo
intero dell'auto acquistata e sotto è riportato il valore del veicolo usato, dato in permuta, la
caparra confirmatoria ed il saldo da versare alla consegna dell'auto. Pertanto, il valore dell'auto
usata deve essere considerato un pagamento tracciabile, in quanto riportato nella ricevuta
d'acquisto, allegata alla fattura e tutti gli altri documenti necessari per avere la detrazione fiscale
19% per acquisto auto per disabile».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda
(IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di
locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione
imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione,
quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere
riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.
La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con
riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di
acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di
riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.
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La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con
handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità
di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone
affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Il successivo comma 680 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 prevede che «La
disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese
sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario
nazionale».
A partire dal 2020, dunque, anche ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto dei
mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante
«versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ossia «carte di debito, di credito e prepagate,
assegni bancari e circolari ovvero [...] altri sistemi di pagamento».
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Come specificato nella risposta ad istanza di interpello n. 431, pubblicata il 2 ottobre
2020, «l'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi
per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Ai fini che qui
interessano, atteso che il decreto di attuazione previsto dal citato d.lgs. n. 241 del 1997 non è mai
stato emanato, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione del 3 dicembre 2014,
n. 108/E, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che «altri mezzi di pagamento» siano
le «ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione
del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli»
(cfr. anche circolare 19 giugno 2023, n. 14/E).
Ciò premesso, si esamina ora l'ipotesi in cui, in occasione dell'acquisto del nuovo
veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un
''valore'' e che l'importo corrispondente a tale ''valore'' sia utilizzato a scomputo dell'importo
dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.
In tal caso, dunque, poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene
effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ''vendita'' del veicolo usato, ''compensando'', in
tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi
sostenuta per il suo intero ammontare.
Quanto al requisito della tracciabilità del pagamento e dell'esatta identificazione del
suo autore, si ritiene che lo stesso sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in
possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa),
il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il ''valore'' dell'autovettura usata venduta al
concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto
di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti
anche il ''valore'' compensato).
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Qualora sia in possesso della predetta documentazione, l'acquirente potrà fruire della
detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR calcolata sull'intero prezzo di acquisto
del nuovo veicolo (nel rispetto del limite massimo di euro 18.075,99 e con riferimento all'acquisto
di un solo veicolo in un periodo di 4 anni decorrente dalla data di acquisto), considerando, non
solo l'importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche l'ammontare corrispondente al ''valore'' di cessione del
veicolo usato.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici
dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE AD
INTERIM
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