RISOLUZIONE N. 10/E
Roma, 6 febbraio 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del
credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche
semplificate di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024,
n. 60
L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto, alle condizioni ivi
indicate, un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che
effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi
all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle
Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61
a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le
politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto-
legge 7 maggio 2024, n. 60.
In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione
con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12
dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al predetto articolo 13 del
decreto-legge n. 60 del 2024, ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità
di trasmissione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito
d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è
istituito il seguente codice tributo:
• “7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS –
articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,
ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di
riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati
dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non
risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle
comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione
fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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