Il minore d’età, adottato nel contesto della cd. adozione in casi particolari, può assumere il solo cognome dell’adottante, sostituendolo a quello originario, qualora ciò risponda al suo preminente interesse, ne rispecchi l’effettiva identità personale e vi siano il consenso e l’assenso di tutte le parti coinvolte.
Con Sentenza n. 210, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 della Legge n. 184 /1983, in relazione all’articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e agli assensi di cui gli articoli 45 e 46 della legge numero 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore.
La disposizione censurata, richiamando la disciplina prevista per l’adozione del maggiorenne, imponeva in modo automatico l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Secondo la Corte Costituzionale tale automatismo non consentiva di valutare adeguatamente la situazione concreta del minore e finiva per comprimere il suo diritto inviolabile all’identità personale.
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