Con Nota n. 530 del 21 marzo 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di bilancio 2022, parte delle quali sono da considerarsi immediatamente operative, e rispetto alle quali l'Ispettorato intende fornire alcuni chiarimenti.
Nel documento viene chiarito che sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali. In forza del nuovo comma 721 lett. b), prosegue l'INL, permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall'art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 ora abrogato. Di conseguenza, la sanzione prevista dal successivo comma 722 (da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro), troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
In tema di ricorso fraudolento al tirocinio il comma 723 stabilisce che "il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale". Tali disposizioni, chiarisce l'Ispettorato, introducono precetti da ritenersi immediatamente operativi.
Infine, rispetto a quanto previsto dal comma 724, che ribadisce l'obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. 608/1996), l'INL informa che lo stesso riguarda unicamente i tirocini extracurriculari.
Nuova classificazione ATECO 2025
Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
CHECK LIST BILANCIO 2024: operazioni di controllo e verifica
Il presente documento si propone quale strumento guida per il controllo e la verifica delle operazioni di chiusura del bilancio oltre che utile promemoria per gli adempimenti fiscali e i futuri controlli.
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