Con la Circolare n. 44 dell'11 dicembre l'Inail fornisce chiarimenti in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da Covid-19.
L'Istituto ricorda innanzitutto che la legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha previsto la proroga dei termini delle disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 dicembre 2020 e ribadisce che la Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria estendendola a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.
Le visite mediche, segnala l'INAIL, dovranno essere svolte con le modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico competente esprimerà il giudizio di idoneità, fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative. Eventuali richieste già pervenute alle strutture territoriali Inail, anche nei mesi precedenti, con modalità diversa da quella telematica, dovranno essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.
Modello di memoria difensiva verso il nuovo schema d'atto dell’Agenzia Entrate
Il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (LEGGE 27 luglio 2000, n. 212) definisce il Principio del contraddittorio e del conseguente “schema d’atto” che costituirà la base di partenza delle attività di accertamento.
Questo modello di memoria difensiva tiene conto di gran parte delle innumerevoli modifiche emergenti sia nello statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992.
Lavoratori subordinati sportivi: iscrizione Inail entro il 30 novembre
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.
La circolare Inail del 27 ottobre 2023 n. 46 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.
Ricevuta/autocertificazione rilasciata da sportivi dilettantistici compensi co.co.co.
La formula che abbiamo redatto interessa tutti coloro che operano nell’ambito sportivo e ricevono compensi e/o indennità comunque denominati, e dunque sono soggetti alla nuova normativa.
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