Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inviato una richiesta di chiarimento alla Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla Circolare ministeriale n. 6 del 27 marzo 2025 dello stesso Ministero, recante le prime indicazioni in materia di lavoro previste dalla Legge n. 203/2024.
Secondo il CNO il documento contiene alcune criticità interpretative in merito, in particolare, alle disposizioni sulla risoluzione del rapporto di lavoro, con riferimento al termine di 15 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, che la circolare definisce come un limite minimo inderogabile, modificabile solo in senso favorevole. Il CNO sostiene invece che il legislatore abbia lasciato ampio libertà alla contrattazione collettiva per definire il termine di assenza ingiustificata utile a definire le dimissioni di fatto.
I Consulenti del Lavoro chiedono inoltre un chiarimento interpretativo circa la soluzione da adottare nel caso in cui il datore di lavoro non proceda al ripristino del rapporto, ritenendo insufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condividendo la verifica dell’Ispettorato o ancora nell’ipotesi di presentazione delle dimissioni per giusta causa successivamente alla procedura menzionata.
In tale contesto, andrebbe verificato se la ricostituzione del rapporto di lavoro non possa essere disposta dall’ITL, bensì debba essere oggetto di decisione del giudice, soprattutto laddove il datore di lavoro riceva la notifica di dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore in un momento successivo all’avvio della procedura.
I Consulenti del Lavoro sollecitano un intervento chiarificatore da parte del Ministero, al fine di garantire un maggiore equilibrio tra le esigenze di controllo ispettivo e la tutela dei diritti e doveri dei lavoratori e delle aziende, in conformità ai principi di autonomia contrattuale e di certezza e trasparenza procedurale.
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