Mercoledì 22 settembre 2021

Rimborsi IVA per acquisti e importazioni effettuati in altri Paesi UE: istanza entro il 30 settembre

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il 30 settembre 2021 scade il termine per chiedere il rimborso dell’IVA in uno Stato membro UE diverso da quello di stabilimento mediante la procedura basata sul “portale elettronico”.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell’apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf.

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati” – pdf.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax:0039  0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 – email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.

Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

Richiesta di rimborso da soggetti italiani per l’Iva versata in un altro Stato UE – la scheda dell’Agenzia Entrate e il link al servizio di invio

 


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Regolamento per la disciplina delle trasferte e rimborso spese viaggio sostenute dai dipendenti – Aggiornato 2025

    Regolamento per la disciplina delle trasferte e rimborso spese viaggio sostenute dai dipendenti – Aggiornato 2025

    La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Autocertificazione di prestazione di attività di volontario D.lgs.36/2021 art.29 e s.m.

    Per le attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente:
    - le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
    - rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Dichiarazione indennità chilometriche

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatorialiLe prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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