Con la Circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito a quanto previsto dal DL 5 febbraio 2020, n. 3 recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente".
Il Decreto, in particolare, prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione della disciplina del cosiddetto "bonus Irpef" e l'introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi volte a ridurre la tassazione sul lavoro.
La prima misura ('trattamento integrativo') riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
La seconda misura ("ulteriore detrazione fiscale") riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 20208 un'ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
L'importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Il decreto prevede che entrambe le misure fiscali sopra citate siano riconosciute dai sostituti d'imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.
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