Con Risoluzione n. 26/E del 10 aprile l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della L. n. 197/2022.
Tale articolo riconosce alle suddette fondazioni, un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è quindi istituito il codice tributo “7039”, denominato “Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate - art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Richiesta di conferma alle banche
Abbiamo redatto una scheda relativa alla richiesta da parte del revisore delle informazioni bancarie della società.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Lunedì 9.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023 sull’entrata in vigore del registro dei titolari effettivi.
Ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.M. 55/2022, i soggetti obbligati hanno tempo per l’invio telematico dati fino all'11.12.2023 (60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva).
Soggetti interessati
L'obbligo riguarda circa 1,5 milioni di soggetti. Si tratta di tutte:
Mentre le società e le persone giuridiche private saranno iscritte nella sezione autonoma del nuovo registro, i trust ed i soggetti ad essi affini saranno inseriti nella sezione speciale.
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