Martedì 23 gennaio 2024

False dichiarazioni: l’amministratore anche se prestanome, ne risponde

a cura di: FiscoOggi
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La semplice accettazione della carica societaria attribuisce doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta inevitabilmente responsabilità in ambito penale.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, da parte del socio amministratore, presuppone la conoscenza e il controllo dell’attività della società, in quanto le stesse attività costituiscono il nucleo centrale delle funzioni di amministratore.
È questo il principio posto dai giudici di legittimità con la sentenza penale n. 46834 del 22 novembre 2023. Per i giudici, in tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto. Questo perché la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso amministratore doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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