Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
L'art. 2222 c.c., nel definire la nozione del contratto d'opera, espressamente contempla l’obbligazione del corrispettivo a carico del committente; è consentito alle parti stabilire che la prestazione dell'opera avvenga senza compenso, ma in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita, il rapporto deve ritenersi a titolo oneroso in difetto di una chiara dimostrazione di una concorde volontà contraria.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, nell'Ordinanza n. 13211 del 19 maggio 2025.