Con la sentenza n. 674/7 del 10 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, esprimendosi in tema di crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, ha fornito un'importante precisazione interpretativa dell’art. 165 del TUIR (D.P.R. 917/1986).
Secondo quanto stabilito, il contribuente non è tenuto a dimostrare il pagamento dell’imposta estera tramite un’attestazione formale rilasciata dall’erario straniero, né a fornire prova della definitività del prelievo fiscale all’estero.
Per beneficiare del credito d’imposta, infatti, è sufficiente la presentazione del CUD rilasciato dal sostituto d’imposta, in quanto tale documento, rilasciato dal datore di lavoro, è ritenuto attendibile e sufficiente a dimostrare l’effettivo versamento.
Non vi è alcuna ragione, quindi, secondo la Corte, di dubitare che il datore di lavoro abbia corrisposto quanto dichiarato nel CUD.